Controversia giudiziaria tra condominio e singolo condomino

“In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l’esercizio di un’azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste neppure il diritto del singolo condomino a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandarne l’annullamento, essendo egli portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 29504 del 24.10.2023.

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