Corte di cassazione (sez. V civ.) sentenza 10952 del 9 giugno 2004

Corte di cassazione (sez. V civ.) sentenza 10952 del 9 giugno 2004. – Corte di cassazione (sez. V civ.) sentenza 10952 del 9 giugno 2004. GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA – ICI –

 

Corte di cassazione (sez. V civ.) sentenza 10952 del 9 giugno 2004.
GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA – ICI – Ingiunzione fiscale – Controversia sul “quantum” della pretesa tributaria – Giurisdizione delle commissioni tributarie – Devoluzione – Errata indicazione, nell’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune, dell’organo giurisdizionale competente a decidere sul ricorso – Rilevanza – Esclusione.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, già ai sensi del testo originario dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (prima delle innovazioni recate dall’art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), la cognizione della controversia con la quale il contribuente, opponendosi alla ingiunzione di pagamento del Comune, contesti il “quantum” della pretesa tributaria, rivendicando il diritto alla detrazione prevista, per l’abitazione principale, dall’art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonchè la misura degli accessori in relazione alla maggiore imposta richiesta, non assumendo rilievo, in contrario, l’erronea indicazione, contenuta nell’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune, dell’organo giurisdizionale (giudice ordinario, nella specie giudice di pace) davanti al quale proporre l’impugnativa, potendo tale errore tutt’al più incidere sulla decorrenza del termine per impugnare, senza alcuna influenza sulla giurisdizione, identificabile sulla base di regole inderogabili.

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