DIVISIONE: FABBRICATI IN ADERENZA
“In tema di distanze nelle costruzioni, (solo) quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell’altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, laddove, al contrario, con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, trova applicazione l’art. 873 cod. civ.”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 38033 del 2.12.2021.