EDILIZIA: ORDINE DI DEMOLIZIONE

“In materia di reati concernenti violazioni edilizie, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen., per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive”. Neppure è soggetto “alla prescrizione stabilita dalla l. 24.11.1981, n. 689, art. 28, che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva”. Tale conclusione, del resto, non comporta conseguenze irragionevoli o altrimenti foriere di insinuare dubbi di legittimità costituzionale, “in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa – che (…) assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare (…), non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso – non consentono di ritenerla «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Cedu, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all’art. 117 Cost.”.

Così la Cassazione, con pronuncia n. 7127 dell’1.3.2022.

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