Espropriazione forzata di beni immobili gravati da ipoteca e assunzione del debito

“Nell’espropriazione forzata di beni immobili gravati da ipoteca, l’assunzione del debito, con le garanzie ad esso inerenti, da parte dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 508 c.p.c. – in accordo col creditore ipotecario e con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione – costituisce una modalità alternativa di pagamento del prezzo di aggiudicazione, che determina, da un lato, l’immediata e incondizionata liberazione del debitore nei limiti del debito assunto (e, cioè, della parte del prezzo che l’aggiudicatario è dispensato dal versare) e, dall’altro, la soddisfazione – non necessariamente totale, ma nella sola medesima misura corrispondente al debito assunto dall’aggiudicatario – del creditore ipotecario, con conseguente suo diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato – anche col rango ipotecario, se spettante – per il credito eventualmente residuo”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 24885 del 21.8.2023.

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