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Il Comune che ha applicato l'ICI in eccesso rispetto alle aliquote consentite dalla legge deve effettuare effettiva restituzione dell'imposta ai contribuenti

Consiglio di Stato – Sez. V – sentenza n. 5321 del 5 ottobre 2005 – Il Comune che ha applicato l’ICI in eccesso rispetto alle aliquote consentite dalla legge deve effettuare effettiva restituzione dell’imposta ai contribuenti

 

La previsione di aliquote che il Comune assume di avere ridotto rispetto a quelle astrattamente applicabili non può valere quale adempimento al giudicato che impone la restituzoone di una imposta (nel caso, dell’ICI pagata per l’anno 1995 al Comune di Firenze).

REPUBBLICA ITALIANA N.5321/05 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 9907 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 9907/2004, proposto dalla Confedilizia – Associazione della proprietà edilizia di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., e da Pietro BIZZARRI, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Morbidelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via G. Carducci n. 4,

contro

il Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola, Sergio Peruzzi e Athena Lorizio ed elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Roma, via Dora n. 1,

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sulla decisione della V Sezione del Consiglio di Stato n. 2782 del 23 maggio 2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza dell’8 marzo 2005 il Consigliere Nicola Russo;

Uditi gli avv.ti Righi su delega di Morbidelli e Lorizio;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

Nel 1995, la Confedilizia, Associazione della proprietà edilizia di Firenze e Pietro Bizzarri, proprietari di alcune unità immobiliari abitative nel territorio del Comune di Firenze e, quindi, contribuenti ICI, ebbero ad impugnare avanti al TAR Toscana la delibera 31 marzo 1995, n. 3258/2408 con la quale la Giunta Municipale, in (presunta) applicazione della facoltà attribuita dall’art. 3 d.l. 255/95 agli enti locali che avevano visto ridurre le quote dei trasferimenti erariali da parte dello Stato disponeva l’aumento della aliquota ICI per l’anno 1995 nella misura dello 0,9 per mille, e quindi dal 5,3 al 6,2 per mille.

Il TAR Toscana, con sentenza n. 601 in data 2 luglio 1996 dichiarava il ricorso in parte inammissibile e in parte lo accoglieva. Per l’effetto annullava la delibera G.C. 3258/2408 nella parte in cui incrementava l’aliquota ICI non già al fine di coprire il minor trasferimento erariale (pari a circa Lire 26.000.000.000) come previsto dall’art. 3, comma 4, d.l. 255/1995, ma al fine di coprire ulteriori spese (pari a circa Lire 7.000.000.000) incontrate dall’Amministrazione comunale nel corso dell’esercizio finanziario.

Tale sentenza è stata impugnata avanti a questo Consiglio di Stato, dalla Confedilizia e da Pietro Bizzarri. Avverso la medesima il Comune di Firenze ha altresì proposto appello incidentale.

Questo Consiglio, con decisione n. 2782 in data 23 maggio 2003, ha confermato la sentenza del TAR, precisando che “il Comune di Firenze è chiamato ad adottare le necessarie determinazioni di carattere conformativo, anzitutto depurando, mediante una non particolare disagevole operazione di scissione contabile, la precedente aliquota dei presupposti (copertura di maggiori spese) illegittimamente confluiti nella complessiva base di fondamento, dopo di che, provvedendo, eventualmente anche una tantum o mediante bonus sulle imposizioni future ovvero, in ogni caso, secondo le modalità ritenute più opportune, a ripristinare la posizione dei contribuenti a suo tempo illegittimamente incisi (ove non già accaduto)”.

La decisione n. 2782/03 è stata notificata ai difensori del Comune di Firenze, nel domicilio eletto, in data 17 settembre 2003 e, pertanto, la stessa è passata in giudicato.

Con ricorso notificato il 29 ottobre 2004, la Confedilizia e Pietro Bizzarri hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione predetta, sul presupposto che il Comune di Firenze non abbia adempiuto, nonostante la rituale notifica, in data 16 luglio 2004, di atto di intimazione ai sensi dell’art. 90 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, a porre in essere tutti gli atti necessari per dare concreta attuazione alla decisione medesima, e nonostante il trascorrere del termine di 30 giorni dalla notifica.

Deducono i ricorrenti che, anzi, l’Amministrazione Comunale, con nota 6 agosto 2004 prot. n. 750 indirizzata a Confedilizia e Pietro Bizzarri, ha dichiaratamente ammesso di non voler adottare alcun provvedimento sul presupposto (errato) di avere già adempiuto a tale giudicato con la delibera G.M. 574/305 del 23 febbraio 1996, recante la determinazione delle aliquote ICI per l’anno d’imposta 1996.

In sostanza quindi, secondo il Comune, alla decisione di questo Consiglio di Stato n. 2782/2003 sarebbe già stata data esecuzione con la delibera G.M. 574/305 del 1996.

Si è costituito il Comune di Firenze, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso, affermando che il rimedio del ricorso ex art. 27 n. 4 t.u. Consiglio di Stato è esperibile solo nei casi in cui dal giudicato derivi non già un semplice vincolo all’attività discrezionale, ma un obbligo talmente puntuale che l’ottemperanza ad esso si concretizzi nell’adozione di un atto il cui contenuto è integralmente desumibile dalla sentenza, onde deve ritenersi che l’amministrazione sia carente del potere di provvedere diversamente e che eventuali atti difformi dal giudicato possano essere dichiarati nulli, indipendentemente da una impugnazione nei termine di decadenza. Pertanto, ove dal giudicato emergano vincoli puntuali nei confronti dell’operato della pubblica amministrazione, e questa li trasgredisca – esplicitamente o implicitamente – è proponibile il rimedio dell’ottemperanza, mentre ove residui in capo alla pubblica amministrazione per effetto dello stesso giudicato, ovvero per sopravvenienze di fatto o di diritto, un margine di discrezionalità in ordine all’adempimento e di tali poteri discrezionali venga in concreto fatto uso, va proposta impugnazione ordinaria ai sensi degli artt. 21 ss. L. n. 1034 del 1971.

Nella fattispecie, secondo il Comune, sarebbe del tutto evidente che il giudicato ha lasciato la più ampia discrezionalità all’Amministrazione Comunale in ordine ai modi per ottemperare e, inoltre, ha prospettato la concreta ipotesi che tale adempimento fosse già stato prestato con atti anteriori alla sentenza stessa.

Quanto al merito, il Comune ha eccepito, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso nella parte in cui lamenta la non completa e corretta esecuzione della decisione n. 2782/2003.

Alla camera di consiglio dell’8 marzo 2005 il ricorso è stato spedito in decisione.

D I R I T T O

L’eccezione di inammissibilità del presente ricorso per ottemperanza, proposta dal Comune resistente, deve essere disattesa.

E, infatti, premesso che nella specie sussiste la competenza funzionale in unico grado di questo Consiglio di Stato quale giudice dell’esecuzione, in quanto la decisione della cui esecuzione si tratta ha operato una più precisa determinazione del giudicato (secondo la costante giurisprudenza, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sussiste la competenza funzionale in unico grado del Consiglio di Stato quale giudice dell’esecuzione del giudicato, in tutti i casi in cui la p.a. debba adeguarsi a statuizioni rese in sede di appello anche con una decisione che abbia formalmente confermato con diversa motivazione la sentenza di primo grado impugnata, in quanto non è conveniente che il giudice di prime cure dia esecuzione a una o più “regulae” conseguenti a decisioni rese per la prima volta in sede di appello: cfr., ex multis, Cons. St., VI, 11 giugno 1997, n. 638; Cons. St., V, 11 ottobre 1996, n. 1231; Cons. St., VI, 27 febbraio 1996, n. 194), deve dirsi che il rimedio del giudizio di ottemperanza può essere esperito non soltanto nei confronti di comportamenti di assoluto o apparente inadempimento da parte del l’Amministrazione, ma anche nel caso in cui la PA., pur ponendo in essere atti esecutivi del giudicato, si sia conformata alla decisione in modo inesatto, incompleto o fittizio (giurisprudenza costante, a partire dalla decisione capostipite Cons. St., VI, 30 maggio 1969, n. 257; sul concetto di ottemperanza equivalente cfr. Cons. St., V, 27 maggio 1991, n. 874; Cons. St., VI, 28 maggio 1993, n. 387; Cons. St., VI, 7 marzo 1994, n. 219; Cons. St., V, 5 giugno 1995, n. 877 e, da ult., Cons. St., IV, 14 dicembre 2004, n. 8074).

Nella specie, come si è visto nella parte narrativa del fatto, questo Consiglio, con decisione n. 2782 in data 23 maggio 2003, ha confermato la sentenza del TAR Toscana n. 601/1996, precisando che “il Comune di Firenze è chiamato ad adottare le necessarie determinazioni di carattere conformativo, anzitutto depurando, mediante una non particolare disagevole operazione di scissione contabile, la precedente aliquota dei presupposti (copertura di maggiori spese) illegittimamente confluiti nella complessiva base di fondamento, dopo di che, provvedendo, eventualmente anche una tantum o mediante bonus sulle imposizioni future ovvero, in ogni caso, secondo le modalità ritenute più opportune, a ripristinare la posizione dei contribuenti a suo tempo illegittimamente incisi (ove non già accaduto)”.

L’Amministrazione Comunale, con nota 6 agosto 2004 prot. n. 750, indirizzata a Confedilizia e Pietro Bizzarri, ha dichiarato di non voler adottare alcun provvedimento al riguardo sul presupposto di avere già adempiuto a tale giudicato con la delibera G.M. 574/305 del 23 febbraio 1996, recante la determinazione delle aliquote ICI per l’anno d’imposta 1996.

In tale nota il Comune sostiene che:

a) la previsione di entrata a titolo ICI per l’anno 1995, stimata in Lire 224.500.000.000 è invece risultata essere di sole Lire 219.977.000.000 per una differenza, in difetto, di Lire 4.523.000.000. Di conseguenza il quantum da restituire ai contribuenti non sarebbe più pari a circa Lire 7 miliardi, ma a Lire 2.477.000.000 (7 miliardi meno Lire 4.523.000.000);

b) la delibera G.M. 574/305 ha ridotto l’aliquota ICI per il 1996 dal 6,2 per mille generalizzato (aliquota unica per il 1995) al 5,8 per mille per l’abitazione principale ed al 6 per mille per l’aliquota ordinaria. Tale riduzione dell’aliquota per il 1996 sarebbe stata disposta proprio per compensare l’illegittimo prelievo operato nel 1995.

In sostanza, quindi, secondo il Comune, alla decisione di questo Consiglio di Stato n. 2782/2003 sarebbe già stata data esecuzione con la delibera G.M. 574/305 del 1996.

Le considerazioni svolte dall’Amministrazione comunale non possono essere condivise.

In primo luogo, con riguardo al minor gettito riscontrato nel 1995 rispetto a quanto previsto, non si vede come questo (che potrebbe anche essere dovuto a fenomeni evasivi) possa comportare una riduzione di quanto il Comune è tenuto a restituire ai contribuenti che, nel 1995, hanno corrisposto l’ICI nella misura dichiarata illegittima.

In secondo luogo – a prescindere dalla singolarità della tesi secondo cui al giudicato di questo Consiglio di Stato si sarebbe adempiuto con atto antecedente al medesimo di ben 7 anni – si osserva che, per ottemperare a quanto statuito nella decisione della cui esecuzione si tratta, il Comune deve riconoscere un bonus sulle future imposizioni fiscali a tutti coloro che, nel 1995, ebbero a corrispondere l’aliquota ICI nella misura dichiarata illegittima e non a coloro che ebbero a corrispondere l’ICI nel 1996. Infatti, come dedotto dai ricorrenti, non vi è alcuna ragione per ritenere che vi sia coincidenza soggettiva fra i contribuenti ICI del 1995 e contribuenti ICI del 1996.

Senza considerare che la paventata riduzione di aliquota ICI per il 1996 (pari al 6 per mille) è dimostrata dal Comune prendendo come riferimento proprio l’aliquota ICI per il 1995 nella misura (pari al 6,2 per mille) dichiarata illegittima da questo Consiglio di Stato. Resta, pertanto, del tutto indimostrato l’assunto che per l’anno 1996 sia stata effettivamente operata una riduzione dell’aliquota rispetto a quanto poteva legittimamente essere richiesto per il 1995.

In conclusione, non può ritenersi fondato l’assunto secondo cui la delibera n. 572/305 del 1996 possa rappresentare l’atto con il quale il Comune ha ottemperato alla decisione n. 2782 del 2003 di questo Consiglio ed è evidente, anzi, che il richiamo a tale delibera costituisca comportamento volto ad eludere quanto ivi statuito.

Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso in esame si appalesa fondato e, pertanto, si dispone che il Comune di Firenze, nel termine di giorni novanta decorrenti dalla comunicazione a cura della Segreteria o dalla notificazione a cura di parte della presente decisione, dia completa e corretta esecuzione alla decisione di questa Sezione n. 2782/2003, che ha stabilito la illegittimità parziale dell’aumento dell’aliquota ICI, aumento che deve essere restituito ai contribuenti, maggiorato degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria. In caso di persistente inottemperanza, si dispone sin d’ora che all’esecuzione della prefata decisione provveda, quale Commissario ad acta ed organo ausiliario del giudice, il Direttore Regionale delle Entrate della Toscana o un funzionario da questi all’uopo delegato, nel termine di giorni sessanta dalla notifica di apposita istanza a cura di parte.

Le spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre quelle per il compenso del Commissario ad acta saranno liquidate in sede di decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Firenze e, in caso di persistente inottemperanza, al Commissario ad acta, di dare esecuzione alla decisione di questa Sezione n. 2782/2003, nei sensi, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Firenze alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in complessive euro tremila (3.000,00).

Riserva al definitivo la liquidazione del compenso per il Commissario ad acta.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, l’8 marzo 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Agostino Elefante Presidente

Corrado Allegretta Consigliere

Cesare Lamberti Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere

Nicola Russo Consigliere est.

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Nicola Russo f.to Agostino Elefante

 

IL SEGRETARIO

f.to Rosi Graziano

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 5 ottobre 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

PER IL DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi

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