IMPOSTE: SCRITTURA PRIVATA NON REGISTRATA DI RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Con l’ordinanza n. 7644 del 9.3.2022, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della opponibilità o meno al Fisco di una scrittura privata di riduzione del canone di locazione non registrata. Il caso di specie nasce da un avviso di accertamento Irpef con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione il canone di locazione di pareti ad uso pubblicitario di un immobile. Avverso tale atto ricorreva in giudizio, avanti la Commissione tributaria provinciale, il contribuente deducendo di aver siglato un patto di riduzione del canone. Le Entrate si costituivano sostenendo la non opponibilità del patto in quanto non registrato e non avente data certa.

La sentenza di rigetto della Commissione tributaria provinciale veniva riformata, a favore del contribuente, dalla Commissione regionale e il Fisco si appellava alla Cassazione.
La Suprema Corte non ha ritenuto ammissibili le ragioni giuridiche avanzate dall’Agenzia delle entrate (e cioè che, secondo quanto disposto dall’art. 18, comma 1, d.p.r. n. 131/1986, solo in caso di registrazione, una scrittura privata è opponibile al Fisco, acquisendo data certa), ma ha condiviso e fatto proprio il ragionamento contenuto, per una fattispecie simile a quella in giudizio, nella risoluzione n. 60/E del 28.6.2010 dell’Agenzia entrate. In quella risoluzione, l’Agenzia aveva proprio evidenziato come “il perfezionamento dell’accordo di riduzione del canone può determinare di fatto la diminuzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro (come pure ai fini delle imposte indirette) (…). Pertanto può rispondere ad esigenze probatorie la necessità di attribuire all’atto di modifica contrattuale la data certa di fronte a terzi”. Le Entrate avevano poi ricordato che tra i mezzi che l’ordinamento riconosce come idonei ad attribuire la data certa ex art. 2704 del codice civile vi è anche la registrazione ai sensi dell’art. 18 Tuir. Registrazione che non è obbligatoria, ma solo opportuna per esigenze probatorie ai fini della dimostrazione del minor reddito conseguito e quindi della minor imposta dovuta. La Cassazione, condividendo tale assunto, non ha condiviso però la tesi delle Entrate per la quale invece non sarebbe ammissibile alcuna prova diversa dalla registrazione per dimostrare l’esistenza della scrittura privata di riduzione del canone. E ciò, non solo perché è confliggente con i principii di cui alla risoluzione sopra citata, ma anche perché tale tesi non considera che l’art. 2704 del codice civile consente di desumere la data certa della scrittura rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione e da altre situazioni tipiche contemplate dalla norma, anche “dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”. Nel caso di specie, laCommissione regionale aveva ritenuto probante, ai fini della dimostrazione della riduzione del canone, la documentazione bancaria prodotta dalla contribuente da cui si evinceva il versamento da parte della locataria di una somma corrispondente al canone ridotto. Per tali motivi, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia, condannandola pure al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

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