IMPUTAZIONE DEL REDDITO AL SOLO COMPROPRIETARIO PERCETTORE

Con sentenza n. 1733 del 12.4.2022, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha statuito che è ammissibile un’autonoma imputazione del reddito da locazione rispetto al titolo reale di possesso ove ne risulti concretamente differenziata la percezione, non essendoci ostacolo alcuno ad attribuire il reddito derivante dalla concessione in locazione anche in capo ad alcuni soltanto dei comproprietari che risultino essere effettivi locatori e percettori dei redditi che dalla locazione derivano. Tale interpretazione trova riscontro – secondo la Commissione – nell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3085 del 17.2.2016.

In pratica, pur essendo la contribuente comproprietaria al 50% dell’immobile locato, il fatto che abbia percepito – secondo quanto risulta – l’intero reddito da locazione, giustifica la tassazione in capo alla stessa per l’intero importo. La contribuente sosteneva invece che il reddito debba essere dichiarato dai comproprietari per il 50% ciascuno.

L’interpretazione della Commissione regionale desta perplessità. Dal punto di vista operativo verrebbe da domandarsi se, quindi, in ogni caso di comproprietà, debba effettuarsi una verifica su chi abbia percepito in via definitiva la somma o, addirittura, su quale conto corrente sia stato accreditato il canone. Dal punto di vista normativo la tesi, poi, si fonda su una lettura, attribuita alla Cassazione, dell’art. 26 del Tuir, secondo cui il motivo per il quale nell’art. 26 è adoperata la locuzione “indipendentemente dalla percezione” è dato dall’esigenza di indicare il criterio del concorso di detti cespiti alla formazione del reddito complessivo dei soggetti che li possiedono, ma non da quella dì identificare i soggetti ai quali tali redditi devono essere imputati. Conseguentemente, in questa categoria non possono rientrare i “redditi derivanti da contratto di locazione”.

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 20/E del 4.6.2012, al paragrafo 6, con rubrica “comproprietario non risultante dal contratto di locazione”, ha affermato che “nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti anche nei confronti del comproprietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile” e che tale orientamento risulta tuttora valido per l’Agenzia.

In secondo luogo – ed è il punto decisivo – il richiamo all’ordinanza n. 3085 anzidetta appare improprio, dal momento che la stessa riguarda il caso di locazione di lastrico solare ad una compagnia telefonica. Il relativo reddito costituisce, secondo le istruzioni al modello Redditi, redditi diversi (capo VII del Tuir) e non redditi fondiari (capo II del Tuir). Vi si legge infatti: ”Nel rigo RL11, indicare l’intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, lastrici solari, aree urbane e altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione dispese”.

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