IMU: ABITAZIONE PRINCIPALE DEL NUCLEO FAMILIARE
In un precedente intervento (cfr., Focus Confedilizia n. 2 del 14.1.2022) si è trattato della modifica apportata dal d.l. 21.10.2021, n. 146, convertito dalla l. 17.12.2021, n. 215, all’art. 1, comma 741, lettera b), della l. 27.12.2019, n. 160, in materia di individuazione di abitazione principale ai fini dell’esclusione da Imu. In particolare è stato disciplinato il caso in cui componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, con la specificazione che spetta ai componenti del nucleo familiare la scelta dell’unità da considerare abitazione principale.
Al riguardo si è espresso il parere secondo cui, essendo intervenuta la modifica nel 2021, essa si applichi dal 2021 e pertanto i contribuenti che intendano farla valere sin dal 2021 dovranno darne comunicazione al Comune od ai Comuni interessati mediante dichiarazione da presentare entro il termine del 30.6.2022.
In occasione dell’incontro annuale Telefisco 2022, il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito alcuni interessanti risposte sul tema.
Circa le modalità di comunicazione della “scelta”, il Mef ha precisato che la comunicazione deve essere effettuata mediante la dichiarazione Imu da presentare al Comune, barrando il campo 15 (Esenzioni) del modello e riportando nelle annotazioni la frase: “abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett. b) della legge n. 160 del 2019”. Qualora vi sia discordanza tra gli interessati su quale sia l’abitazione principale, sarà il Comune, quale soggetto attivo del tributo, a dirimere la questione.
Un altro aspetto significativo riguarda gli accertamenti pendenti nonché la possibilità di accertamenti per anni pregressi; non avendo, infatti, la norma una connotazione di norma interpretativa, è possibile che i Comuni effettuino accertamenti anche per anni pregressi ma non ancora accertati, ad esempio per il 2019 ed il 2020.
Al riguardo il Mef, nella medesima risposta, ha espresso parere positivo alla richiesta relativa alla possibilità di accertamento senza applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza della norma tributaria. Infatti l’art. 10, comma 3, della l. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) dispone che “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.