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La riforma dell'art. 56 della legge n. 392/1978 ed i diversi e maggiori poteri attribuiti al Tribunale nella fissazione della data della esecuzione dello sfratto, hanno abrogato implicitamente l'art. 6 della legge n. 431/1998

TRIBUNALE DI PARMA 7 febbraio 2006, n. 1. – L’art. 7 bis del D.L. 13 settembre 2004, n. 240 (conv . nella L. 12 novembre 2004, n. 269) ha modificato l’art. 56 L. n. 392/78.dettando così una nuova disciplina ordinaria per l’esecuzione de­gli sfratti, ed abrogando implicitamente il ricorso al Tribunale in formazione collegiale ex art. 6, comma 4, L. n. 431/98. Diversamente il sistema dell’esecuzione degli sfratti, ne risulterebbe appesantito e gli sfratti rischierebbero di essere procrastinati per tempi eccessivamente lunghi.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con ricorso ai sensi degli arn. 30 L. 392/1978 e 447 bis c.p.c. depo­sitato 1′ 11 giugno 2004, Noberini Maria, proprietaria e locatrice dal 1° aprile 2001 di un appartamento sito in Parma via Volturno n. 64, sostenendo di avere necessità di destinare l’alloggio ad abitazione del pro­prio figlio Trombi Marco, chiamava in giudizio il con­duttore Dinou Flaubert perché sentisse dichiarare ces­sato per la data del 31 marzo 2004 il contratto di locazione concluso ai sensi dell’art. 2 comma 3 L. 431/98 per la durata di tre anni.

All’udienza del 17 novembre 2004 il conduttore di­chiarava di non volersi opporre al rilascio, chiedendo però la concessione del termine massimo per l’esecu­zione. Il giudice, «stante la necessità invocata dalla lo­catrice» dichiarava risolto (o meglio cessato) il con­tratto di locazione dalla data del 31 marzo 2004, fissando per l’esecuzione ai sensi dell’art. 56 L. 392/ 78 la data del 30 settembre 2005.

Con ricorso depositato il 10 novembre 2005 Dinou Flaubert, chiedeva che venisse nuovamente fissata la data di esecuzione con la concessione del termine massimo di sei mesi, ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. 431/1998.

Si costituiva la locatrice chiedendo il rigetto dell’istanza.

Eccepiva la sua inammissibilità, perché la cessa­zione della locazione era stata dichiarata per sua pro­pria necessità mentre l’istanza di rifissazione sarebbe stata possibile solo per le ipotesi in cui il rilascio fosse stato ordinato per una finita locazione pura e semplice. Nel merito chiedeva che l’istanza venisse rigettata ri­levando che il conduttore aveva un reddito non mo­desto che gli avrebbe consentito di reperire un altro al­loggio e non aveva dimostrato di avere presentato la domanda per un alloggio pubblico.

Con ordinanza depositata il 10 dicembre 2005 il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza sostenendo che il conduttore avrebbe potuto proporla soltanto prima della scadenza del termine già fissato per l’ese­cuzione. Riteneva inoltre che fosse possibile differire la data fissata per l’esecuzione solo per i provvedi­menti esecutivi di rilascio emessi entro il termine di proroga fissato dal primo comma dell’art. 6 e cioè fino al 27 giugno 1999. Motivava il rigetto col fatto che il D.L. 13 settembre 2004, che aveva dettato varie norme per ridurre le difficoltà di alcune categorie di condut­tori assoggettati a procedure esecutive di rilascio mo­dificando sostanzialmente il sistema di proroghe,

all’ art. 7 bis aveva modificato l’art. 56 L. 392/1978, sia imponendo la motivazione al provvedimento, sia prevedendone l’impugnabilità davanti al tribunale in composizione collegiale, col rimedio dell’opposizione di cui all’art. 6 comma 4 L. 431/98, opposizione che avrebbe costituito l’unico strumento per modificare la data di esecuzione già fissata.

Con ricorso depositato il 19 dicembre 2005 Dinou Flaubert ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. 431/98.

Sostiene che, mentre nei primi tre commi dell’art. 6 cit. è contenuta una disciplina transitoria per i prov­vedimenti di rilascio già emessi alla data di entrata in vigore della legge, con i commi 4 e 5 sarebbe stato isti­tuito un nuovo regime ordinario per le esecuzioni, eli­minando il sistema della graduazione prefettizia e reintroducendo quello della rifissazione della data di esecuzione. Per contrastare la tesi per la quale il ri­corso sarebbe stato possibile solo per i provvedimenti emanati entro il 27 giugno 1999, ricorda che l’art. 1 della legge 97/2000 ha disposto che il ternúne ordina­rio di cui al comma 5 non può essere inferiore a nove mesi ritenendo implicitamente ancora in vigore i commi 4 e 5. La legge 269/2004, modificativa dell’art. 56 L. 392/1978, non avrebbe interferito sul regime della rifissazione della data di esecuzione.

Sostiene che l’istanza di rifissazione del termine può essere presentata anche dopo la scadenza del ter­mine fissato ai sensi dell’art. 56 L. 392/78, sia perché la legge non ha posto nessun limite, sia perché l’inte­resse a proporla potrebbe nascere solo dopo che il lo­catore avesse manifestato l’intenzione di porre in ese­cuzione il titolo.

Si è costituita la locatrice chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Sostiene la correttezza del provvedimento impu­gnato perché la disciplina dell’art. 6 avrebbe avuto una efficacia temporale solo transitoria ed ormai definiti­vamente esaurita dopo la modifica dell’art. 56 L. 392/ 78, che ha introdotto ex novo uno strumento generale di opposizione quale unico rimedio per fare riconsi­derare dal giudice i termini dell’esecuzione, rimedio non aggiuntivo rispetto all’opposizione ex art. 6. Ri­chiama la sentenza della Corte costituzionale del 9 no­vembre 2000 n. 482 che ha ritenuto transitoria la di­sciplina dell’art. 6 cit.

Ribadisce che trattandosi di sfratto per necessità il rimedio ex art. 6 comma 4 non sarebbe comunque esperibile.

Esaurita la discussione il collegio ha trattenuto la causa per la decisione, senza che le parti abbiano avan­zato obiezioni in merito alla procedura seguita.

MOTIVI DELLA DECISIONE. – Ritiene il collegio che il provvedimento impugnato debba essere confermato, sia pure con una motivazione diversa.

Malgrado qualche giudice di merito l’abbia soste­nuto, ritiene il collegio che, nel silenzio della legge e considerata la finalità della stessa di ovviare alle dif­ficoltà di reperire un’altra abitazione e ribadito che co­munque il nuovo termine non potrebbe mai andare ol­tre i sei mesi da quello già fissato per l’esecuzione, non esistano validi argomenti per dichiarare inammis­sibile l’istanza ex art. 6 comma 4, se presentata dopo la scadenza del termine fissato ai sensi dell’art. 56 L.

ARCH. LOC. E COND. 0312006

392/1978. Nuove circostanze di fatto possono presen­tarsi anche successivamente e sarebbe contrario allo spirito della legge negare la possibilità di farle valere.

Non può essere approvata neppure l’interpretazione della norma come diretta a consentire una nuova fis­sazione della data di esecuzione ai sensi del comma 4 dell’art. 6 solo per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui al primo comma e cioè oltre il 27 giugno 1999, interpretazione invero seguita da alcuni interpreti e da qualche giudice di me­rito con decisioni emesse poco dopo l’entrata in vigore della legge. Dopo il 27 giugno 1999 è intervenuto il D.L. 25 febbraio 2000 n. 32, convertito in L. 20 aprile 2000 n. 97 che, all’art. 1 ha previsto che il termine con­cedibile per alcune categorie di conduttori meritevoli

i di una particolare protezione (art. 6 comma 5) non possa essere inferiore a nove mesi; la norma del comma 5, che si riferisce al differimento delle esecu­zioni disposto ai sensi del comma 4, quindi, è stata ri­conosciuta ancora in vigore dallo stesso legislatore. ‘ Ritiene invece il collegio che, essendo stata modi­ficata sostanzialmente la disciplina delle locazioni con la legge 431/1998 con lo scopo del definitivo supera­mento di ogni regime vincolistico, le disposizioni di cui all’art. 6 siano state volute al solo fine di regolare il passaggio alla nuova normativa e siano applicabili solo a quei provvedimenti di rilascio emanati anche dopo l’entrata in vigore della legge, ma relativi a lo­cazioni stipulate ai sensi della precedente normativa.

Stante la diversità sostanziale della nuova disci­plina, il legislatore ha cercato di favorire la stipula­zione di nuovi contratti e, per i casi in cui il rinnovo della locazione non fosse risultato possibile, ha rite­nuto di dovere comunque concedere altro tempo ai conduttori, ma previa valutazione comparativa delle situazioni del locatore e del conduttore fatta da un giu­dice, eliminando definitivamente il sistema della gra­duazione delle esecuzioni rimessa al prefetto.

La necessità di una disciplina transitoria era evi­ dente sia per il gran numero di sfratti già pronunciati ed in attesa di una loro esecuzione, sia per il gran nu­mero di locazioni ancora da scadere ma stipulate in base alla previgente normativa.

La Cortecostituzionale con la sentenza n. 482 del 9 novembre 2000, nel dichiarare illegittima una dispo­sizione sull’entità del danno per il locatore per il man­cato rilascio dell’immobile dopo la scadenza del ter­mine di sospensione o di quello fissato giudizialmente, ha compiuto un esame attento e completo delle dispo­sizioni contenute nell’art. 6, definite senza possibilità di equivoci come caratterizzate per «la limitazione temporale e spaziale dei suoi effetti, poiché contiene disposizioni evidentemente volte a regolare e a defi­nire situazioni sorte nel vigore delle precedenti norma­tive». Indubbio che l’interpretazione della Corte sia ri­volta all’intero testo dell’art. 6 e non solamente ai primi tre commi, il che esclude che si possa più con­tinuare a ritenere che con i commi 4 e 5 si sia voluto istituire un nuovo regime ordinario.

L’art. 1 comma 1 L. 431/98 esclude l’applicazione ai contratti stipulati in base alla nuova disciplina aventi ad oggetto alcune categorie di immobili solo di alcuni articoli fra i quali non richiama l’art. 6, che quindi non può ritenersi applicabile ai nuovi contratti.

E’ poi intervenuto il D.L. 13 settembre 2004 n. 240, convertito nella L. 12 novembre 2004 n. 269 che, all’art. 7 bis, ha dettato una nuova disciplina ordinaria per l’esecuzione degli sfratti modificando l’art. 56 della legge 392/1978. Non solo è stato disposto che il provvedimento sia motivato, ma è stata prevista la pos­sibilità di una nuova fissazione dell’esecuzione col ri­medio dell’opposizione davanti al tribunale in compo­sizione collegiale.

L’opposizione, potendo essere proposta «in qualsi­asi momento», non è diretta solo alla correzione di eventuali errori di valutazione commessi dal giudice che fissò l’esecuzione, ma consente di fare valere an­che fatti e circostanze sopravvenute, tali da imporre uno spostamento della data già fissata, e tale possibilità è concessa non solo al conduttore, ma anche al loca­tore.

L’art. 7 bis cit. richiama solo quella parte dell’art. 6 relativa al rimedio possibile ed al procedimento da svolgersi con le modalità di cui all’art. 618 c.p.c., e quindi implicitamente considera non più in vigore le altre parti della norma.

Considerare tuttora in vigore sia l’opposizione ex art. 56 L. 392/1978 che la possibilità di nuova fissa­zione dell’esecuzione con relativa opposizione al col­legio ex art. 6, comma 4 L. 431/1998, costituirebbe un assurdo appesantimento del sistema dell’esecuzione degli sfratti che rischierebbero di essere procrastinati per tempi molto lunghi e costituirebbe un ulteriore ele­mento di incertezza per il locatore sulla possibilità di riottenere la concreta disponibilità del bene locato, il che è evidentemente contrario alle finalità della legge.

Parte convenuta ha anche segnalato tre recenti pro­nunce del Tribunale di Milano, inedite, del 19-24 ot­tobre 2005, 27-28 ottobre 2005, 9 novembre 2005 le cui motivazioni nel senso di cui si è detto sono senz’al­tro da condividere.

Il contratto era stato concluso ai sensi della nuova disciplina dettata dalla legge 431/98 ed è inutile esa­minare l’argomento addotto dalla convenuta per il quale la possibilità di chiedere la rifissazione dello sfratto sarebbe esclusa per i provvedimenti, come quello oggetto di causa, fondato sulla necessità della parte locatrice.

L’esistenza di interpretazioni sia dottrinarie che giurisprudenziali contrastanti inducono a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese proces­suali. (Omissis).

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