L'INQUILINO PAGA SISTEMATICA,MENTE IN RITARDO

Da anni mi trovo spesso in polemica con un mio inquilino che si ostina a pagarmi il canone per mezzo di un bonifico bancario, tanto che alla fine mi sono rassegnato. Ma spesso vi sono ritardi e disguidi da parte della banca dell’inquilino che è diversa da quella della quale sono cliente, con la conseguenza che i ritardi sono frequenti e che io stesso non sono nella condizione di sapere se il pagamento avviene puntualmente. Ora è recentemente accaduto che, anche per effetto di certe innovazioni attuate dalla banche per agevolare i bonifici telematici, che il pagamento di un canone mensile mi è stato accreditato con due mesi di ritardo. Alle mie proteste, l’inquilino ha obbiettato che se io ho accettato questo mezzo dì pagamento, come certamente ho fatto, allora debbo anche tollerare gli effetti di eventuali disservizi delle banche, e che in ogni caso, egli non ha colpa in quanto il ritardo potrebbe essere stato causato anche dalla banca della quale io sono cliente; ed in conclusione, egli ritiene di avere effettuato il pagamento dal momento nel quale la sua banca gli ha addebitato il canone. Gradirei quindi un chiarimento su questi punti.

 

Bisogna distinguere i vari aspetti delle questioni. Dunque, se il contratto di locazione contiene, per quanto concerne le modalità di pagamento, la clausola consueta secondo la quale il pagamento del canone mensile dovrà avvenire al domicilio del locatore entro una certa data e se tale clausola non è tata modificata per iscritto, allora l’eventuale tolleranza del locatore relativamente a diverse modalità di pagamento del canone, per esempio, anziché presso il proprio domicilio in moneta avente corso legale, a mezzo bonifico od accredito in conto corrente bancario, non implica, salvo prova contraria a carico del conduttore, anche la tolleranza relativamente al termine della disponibilità della somma dovutagli oltre il termine pattuito per il versamento del canone. Conseguentemente, in mancanza di quella prova, il conduttore assume i rischi di eventuali ritardi o disguidi derivanti dai ricorso al servizio bancario. Bisogna infatti considerare che il pagamento, secondo i principi generali che lo regolano, si perfeziona quando il creditore, ed in questo caso il locatore, acquista la disponibilità effettiva e fisica del denaro che rappresenta l’oggetto del suo credito, e che l’attuale evoluzione dei rapporti obbligatori commerciali e civile ed il comportamento attuato dalle parti nel corso di un rapporto obbligatorio di lunga durata come quello di locazione, possono introdurre anche diverse forme di pagamento con funzione di attribuire al creditore una disponibilità virtuale e non fisica del denaro, come è quella del denaro depositato in un conto corrente bancario; ma in ogni caso, deve essere rispettato il termine di scadenza della obbligazione. Ne deriva ulteriormente, che la scelta di pagare il canone mediante bonifico bancario, pone a carico dell’inquilino i rischi del cattivo funzionamento e dei disservizi non soltanto della banca che egli incarica del bonifico, ma anche di quella della quale è cliente il locatore (in generale, su questi problemi ed in questo senso, si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza delle Sezioni Unite, 28 dicembre 1990, n. 12210).

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