LOCAZIONE E PERDITA D'ACQUA PER UN DIFETTO DELL'IMPIANTO

L’inquilino di un appartamento di mia proprietà ha protestato vivamente con me perché recentemente a causa della rottura di una tubazione dell’impianto comune dell’acqua potabile, avvenuta per l’appunto di sabato sera, si è verificata un’enorme perdita e dispersione di acqua finita in parte nei sotterranei dell’edificio, in parte nelle fognature. Ora che si prevede un conto assai salato da parte della società fornitrice, l’inquilino ha già messo le mani avanti dicendo che non ci pensa nemmeno a pagare quelle che lui reputa essere la differenza rispetto al consumo normale. Io sostengo invece che l’inquilino si è accollato tutti i rischi compreso quello di rottura delle tubazioni. In ogni caso si tratta pur sempre di consumo anche se eccezionale, di acqua. Posso insistere in questa mia posizione?

 

Francamente non credo. Infatti se l’acqua è andata dispersa non si è trattato, come è ovvio, di consumo ma di danno per di più imputabile, probabilmente, alla cattiva manutenzione di parti dell’edificio, e tale danno non può essere certo compreso nella previsione dell’art.9 della legge n.392/1978 che in generale disciplina gli oneri accessori che fanno carico all’inquilino. Quindi il mio consiglio è di non insistere in questa pretesa, e semmai di trovare un accordo con il conduttore poiché la perdita dell’acqua mi sembra da attribuire più ad un caso fortuito che ad una vera e propria negligenza dell’amministratore condominiale (della quale il proprietario, nei confronti dei terzi qual’è il conduttore, deve rispondere salvo rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile).

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