Locazione stipulata dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori

“Ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori di cui all’art. 42, l. 27 luglio 1978, n. 392, è applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e 29, in tema di rinnovazione che accorda al conduttore una tutela privilegiata in termini di durata del rapporto. Invero, a differenza dell’ipotesi regolata dall’art. 1597 cod. civ., la protrazione del rapporto alla sua prima scadenza in base alle richiamate norme della l. n. 392 del 1978, non costituisce l’effetto di una tacita manifestazione di volontà – successiva alla stipulazione del contratto e che la legge presume in virtù di un comportamento concludente e, quindi, incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della P.A. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta –, ma deriva direttamente dalla legge, che rende irrilevante la disdetta del locatore quando la stessa non sia basata su una delle giuste cause specificamente indicate dalla legge quali motivi legittimi di diniego della rinnovazione”. Tale principio, peraltro, deve ritenersi applicabile “anche alle scadenze successive alla prima, tenuto conto che lo stesso testo della l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 28 (una volta ritenuto applicabile anche ai contratti di locazione conclusi dalle pubbliche amministrazioni in veste di conduttrici) non giustifica alcuna ragionevole distinzione della prima rinnovazione automatica dalle successive, se non ai soli fini del diniego alla prima scadenza, esercitabile dal locatore esclusivamente per cause tassative”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 26620 del 9.9.2022.

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