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L’ordine di smaltimento di rifiuti abbandonati non può essere rivolto al proprietario, che sia privo di colpa

T.A.R. Campania Napoli, Sezione V, gennaio 2006, n. 84 – L’ordine di smaltimento di rifiuti abbandonati non può essere rivolto al proprietario, o comunque al soggetto che ha la disponibilità dell’area, in quanto la responsabilità del proprietario presuppone l’imputabilità dell’abbandono dei rifiuti allo stesso “a titolo di dolo o colpa” . Ne deriva che la responsabilità del propriertario sorge esclusivamente allorché egli possa ritenersi obbligato anche a titolo di omissione,con l’autore dell’abbandono illecito di rifiuti ( Tar Toscana,sez. II,22 marzo 2002 n. 619).

FATTO

Il Consorzio ricorrente, responsabile della tutela e della sicurezza idraulica del territorio consortile mediante interventi di manutenzione della rete scolante, consistenti nella rimozione degli interramenti di formazione naturale, con il presente ricorso – ritualmente notificato in data 23 febbraio 2004 e depositato nella segreteria del Tribunale il successivo 19 marzo –impugna l’ordinanza del sindaco del Comune di ********** 31 dicembre 2003, con la quale, essendo stata accertata “a seguito di un servizio comandato di controllo del territorio effettuato da personale dell’Agenzia A.R.P.A.C.”, in un terreno di proprietà del Consorzio ricorrente (riportato in catasto al fl. 46, p.lla 20), “la presenza di una discarica di rifiuti composta da materiale di costruzioni e demolizioni”, era stato ordinato al Consorzio medesimo la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei suddetti rifiuti.

A sostegno dell’azione proposta l’Ente ricorrente deduce diversi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Consorzio ricorrente riferisce di essere gestore delle canalizzazioni ricadenti nel territorio del Comune di *********elativa manutenzione e pulizia idraulica, ma nega di avere alcuna responsabilità e dovere giuridico di rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi ignoti su aree aperte all’accesso pubblico.

Sostiene altresì che la legge regionale n. 4 del 25.2.2003, che sostituisce la l.r. n. 23 del 1985, nell’individuare, all’art. 2, gli interventi pubblici di bonifica, non prevede lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 49, comma 2 del d.lgs. 22/1997. Detto smaltimento spetterebbe ai Comuni che erogano tale servizio mediante il sistema tariffario.

Deduce inoltre la violazione dell’art. 14, comma 3 del d.lgs. 22/97, in quanto tale violazione dovrebbe essere “imputabile a titolo di dolo o colpa” e, nel caso in esame, non risulta dimostrata almeno una colpa imputabile al Consorzio proprietario dell’area. Nel caso in esame sarebbe mancata da parte del comune di *********ività di accertamento della responsabilità dell’illecito in capo al destinatario del provvedimento di rigore impugnato.

Il Comune di ********* costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio dell’1 aprile 2004 la Sezione, con ordinanza collegiale n. 1968/2004, ha accolto la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2005 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.

Il provvedimento impugnato fa applicazione dell’articolo 14 del d.lg. 22 del 1997, in forza del quale l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e (comma 3) “. . . chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

Questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire in precedenti analoghe controversie che l’ordine di smaltimento di rifiuti abbandonati non può essere indiscriminatamente rivolto al proprietario, o comunque al soggetto che ha la disponibilità dell’area, in quanto la responsabilità del proprietario postula, giusta il citato disposto normativo, una imputabilità allo stesso “a titolo di dolo o colpa” dei fatti di abbandono e/o di deposito incontrollato di rifiuti, sicché la suddetta responsabilità sorge esclusivamente allorché egli possa ritenersi obbligato in relazione a una sua corresponsabilità, anche omissiva, con l’autore dell’abbandono illecito di rifiuti (Tar Campania, Napoli, sez. I, 19 febbraio 2002 n. 990; 13 gennaio 2003 n. 99).

Tale posizione si pone in linea con l’indirizzo interpretativo ampiamente maggioritario della giurisprudenza amministrativa in subiecta materia (Tar Marche, 7 giugno 2002 n. 452; Tar Sardegna, 3 giugno 2002 n. 668; Tar Toscana,sez. II,22 marzo 2002 n. 619; T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 14 marzo 2002 n. 104; Tar Piemonte, sez. II, 23 febbraio 2002 n. 471).

Nel caso di specie in esame è mancata da parte del Comune di **********vità di accertamento della responsabilità, anche solo omissiva, in capo al destinatario nell’ordine di rimozione, nonché qualsiasi motivazione circa la sussistenza dell’obbligo di smaltimento a carico del Consorzio.

Il provvedimento impugnato, infatti, non adduce alcun elemento utile a suffragare l’addebitabilità a titolo di colpa al Consorzio di Bonifica dei fatti di abbandono incontrollato di rifiuti oggetto di causa.

Va peraltro soggiunto che non sussiste alcuna contraddizione tra la presente decisione e la precedente della Sezione n. 9507/2005, con la quale un analogo ricorso proposto dallo stesso Consorzio qui ricorrente contro il Comune di ********o invece respinto.

In quella fattispecie, infatti, a seguito di controlli effettuati da tecnici del comune e da vigili sanitari, erano stati individuati due destinatari del provvedimento di rimozione dei rifiuti: l’Amministrazione provinciale di Napoli – per la parte di immobile comprendente la banchina laterale e la strada – e il Consorzio di Bacino – per la parte di immobile consistente in un “fosso di sua competenza”. Stabilisce in particolare la suddetta sentenza (ed è questo il profilo di differenziazione rispetto alla odierna fattispecie) che “. . dette aree rientrano nella titolarità del Consorzio, laddove lo stesso provvede al servizio di condotta e relativa manutenzione della rete scolante, svolgendo un complesso di interventi (disciplinati da ultimo dalla l.r. 4/25.2.2003) che delineano poteri e diritti assimilabili a quelli personali di godimento. Pertanto appare escluso un uso pubblico comunale”.

Nella presente fattispecie, invece, si parla genericamente di “terreno”, senza l’individuazione di elementi che inducano ad addebitare la colpa al Consorzio ricorrente.

Per le esposte ragioni, il ricorso risulta fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale del Comune di *********del 31 dicembre 2003.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2005.

 

Il Presidente

 

Il Relatore

 

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