MEDIAZIONE: Diritto alla provvigione
“Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, primo comma, cod. civ., è necessario che la conclusione dell’affare sia effetto causato adeguatamente dal suo intervento, senza che il mettere in relazione delle parti tra di loro ad opera del mediatore sia sufficiente di per sé a conferire all’intervento di questi il carattere di adeguatezza, né che l’intervento di un secondo mediatore sia sufficiente di per sé a privare ex post l’opera del primo mediatore di tale qualità di adeguatezza”.
Così la Cassazione, con sentenza n. 3165 del 2.2.2023.