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SERVITU’: MURO DIVISORIO TRA DUE IMMOBILI

“Il muro divisorio tra due immobili non può dare luogo all’esercizio di una servitù di veduta, sia perchè ha solo la funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo, sia perchè, anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all’altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 6140 del 24.2.2022.

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