Parti comuni
Si considera “cortile, ai fini dell’inclusione nelle parti comuni dell’edificio elencate dall’art. 1117 cod. civ., qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, o che abbia anche la sola funzione di consentirne l’accesso, o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture”.
Così la Cassazione, con sentenza n. 31995 del 28.10.2022.