PRESUNZIONE DI CONDOMINIALITÀ

In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall’art. 1117 del codice civile non è necessario che il condominio dimostri, con il rigore richiesto per la rivendicazione, la comproprietà di tale bene, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condòmino che ne affermi la proprietà esclusiva darne la prova.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 28867 del 19.10.2021.

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