QUESTIONE IN TEMA DI MAGGIORAZIONE DEL CANONE DURANTE LO SFRATTO

TRIBUNALE DI FIRENZE – Ord. 13 agosto 2001 – TRIBUNALE DI FIRENZE Ord. 13 agosto 2001. Est. Mascagni –Sabella (avv. Rocchini) c. Pelanti. Esecuzione forzata -Consegna o rilascio- -Provvedimento di rilascio – Indennità di occupazione – Corresponsione – Occupazione conseguente all’insufficiente concessione della forza pubblica – Debenza – Sussiste.

 

TRIBUNALE DI FIRENZE

. Est. Mascagni –Sabella (avv. Rocchini) c. Pelanti.

Esecuzione forzata -Consegna o rilascio- -Provvedimento di rilascio – Indennità di occupazione – Corresponsione – Occupazione conseguente all’insufficiente concessione della forza pubblica – Debenza – Sussiste.

Esecuzione forzata – Consegna o rilascio- Provvedimento di rilascio – Art. 6, comma 6, ultimo periodo L. n. 43119$ – Ambito di operatività – Maggior danno ex art. 1591 c.c. – Sussistenza.

L ‘art. 6, comma 6, ultimo periodo della L” 431/98 si applica anche alle ipotesi in cui l’occupazione dell’immobile sia conseguenza non di una sospensione dell’esecuzione conseguente all’istanza dì rifissazione della data di esecuzione ex art. 6 comma 6 della L. 431/98 bensì di una situazione di fatto caratterizzata da una limitata ed insufficiente concessione di forza pubblica per ragioni attinenti all’ordine pubblico. (L” 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6) (1).

L ‘art. 6, comma 6, ultimo periodo della L. 431/`98 si applica anche quando la morosità del conduttore non attenga all’indennità di occupazione aggiornata e maggiorata del 2051o, bensì il maggior danno di cui all’art. 1591 c.c. (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6) (2).

(1, 2) Per riferimenti di carattere generale in tema di decadenza dal beneficio della sospensione ex art. 6, comma 6, ultimo periodo vedi le pronunce riportate in C. SFOxzn FoGLmM, R. BAGt,torn, S. MAGLIA, Il codice dette locazioni, Ed. La Tribuna, Piacenza 2002, p. 62 ss).

(Omissis). – Il GE.,

letti gli atti del procedimento, sciogliendo la riserva formulata, rileva:

– gli istanti Sabella Francesco e Sabella Anna, proprietari di un appartamento posto in Scandicci piazza Marconi n. 29 occupato da Pelanti Mauro, hanno esposto che nei confronti di quest’ultimo si è formato un titolo esecutivo di rilascio costituito da convalida di licenza per finita locazione per la data del 31 dicembre 1995 con esecuzione fissata per i131 dicembre 1996, e che l’immobile non è stato ancora rilasciato nonostante siano stati eseguiti sette accessi da parte dell’ufficiale giudiziario e da parte del Pelanti non sia stata presentata istanza di differimento ex art. 6 L. 431/98;

– gli istanti hanno aggiunto di aver proposto nei confronti del Pelanti giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato rilascio dell’appartamento alla data del 31 dicembre 1996, e che con sentenza del Tribunale di Firenze in data 4-7 marzo 2000 il Pelanti è stato condannato al pagamento, a titolo di maggior danno da ritardata restituzione, dell’importo mensile di lire 473.000 con decorrenza 1 gennaio 1997;

– in virtù di tale sentenza – hanno aggiunto i Sabella – in data 28 luglio 2000 è stato notificato al Pelanti precetto di pagamento per lire 26.532.270, cui è seguito pignoramento; in data 10 ottobre 2000; caduto su beni valutati solo lire 300.000 in difetto di altri beni da pignorare;

sulla base di tali ((documentate) remesse gli istanti ‘hanno fatto presente che di ffatto on hanno la possibilità di veder soddisfatto il loro credito risarcitorio, che il danno nel tempo si aggrava e che «stando così le cose 1’esecutato non può pretendere dr continuare a detenere giustamente il quartiere dei comparenti (Corte cost. n. 482/2000)», ed han

no cchiesto he 1l’esecuzione venga ortata a termine con assegnazione in via prioritaria dell’assistenza della F”P.;

– Pelanti Mauro, cui il ricorso con in calce il pprovvedimento i úfissazione dell’udienza stato ritualmente notificato in data 3 maggio 2001, non.si è costituito;

– occorre premetteré che, in linea teorica, 1l’esecuzione er rilascio intrapresa dai Sabella avrebbe dovuto essere portata a termine da tempo, non avendo il conduttore proposto istanza ex art. 6 L. 431/98 e non risultando proposta . da parte del conduttore una opposizione all’esecuzione per far valere un eventuale diritto alla sospensione ex art. 80 comma 22 della L. 388/2000 o D”L. 247/2001; di fatto, però, i Sabella’ non sono rriusciti riottenere la disponibilità del loro appartamento per i notori ((enormi) itardi, dovuti alla limitata disponibilità di forza pubblica, che ecaratterizzano li sfratti in Firenze e comuni limitrofi;

– da tale circostanza di fatto deriva 1l’interesse ei Sabella ad ottenere una”pronunzia del giudice dell’esecuzione che, in relazione ad una ssituazione i morosità nel pagamento della indennità di ooccupazione, etermini una accelerazione del compimento dell’esecuzione;

– la norma in relazione alla quale 1l’istanza deve essere esaminata è l’art. 6 comma 6 della L. 431/98, stabilendo la stessa che in ipotesi di inadempimento del conduttore lo stesso decade dal beneficio «comunque concesso» della sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rilascio;

– i problemi da risolvere sono sostanzialmente due ed attengono: a) alla possibilità o meno i applicare la suddetta norma alle ipotesi in cui 1l’occupazione ell’immobile sia conseguenza non di una sospensione dell’esecuzione conseguente alla istanza di rifissazione della data di esecuzione ex art. 6 comma 6 della L. 431/98 (ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.L. 9/82 convertito con L. 94/83, richiamato dall’art. 6 comma 3 della L. 431/98 dalla data di presentazione dell’istanza fino al pprovvedimento l’esecuzione imane sospesa), bensì di una situazione ddi-fatto aratterizzata da una limitata ed insufficiente concessione di forza pubblica per ragioni attinenti all’ordine pubblico; b) alla possibilità o meno di ritenere rilevante, agli effetti voluti :dagli istanti, anche una morosità non attinente alla indennità di occupazione aggiornata e maggiorata ddel 20% d aattinente, nvece; al «maggior danno» di cui aall’art. 591 c.c.;

– al primo quesito pare doversi dare risposta affermativa in quanto il legislatore, con la L. 431/98, nel momento in cui ha previsto una graduazione delle esecuzioni per rilascio, ha inteso privare i conduttori inadempienti del beneficio della ssospensione comunque concesso» in ccaso i inadempimento, é ciò all’evidente ffine i non creare un eccessivo ssquilibrio n danno dei locatori; i ritardi di fatto nelle esecuzioni sono – all’evidenza – cosa ben diversa dalle sospensioni di legge, ma entrambe le fattispecie comportano una permanenza dell’ex conduttore nell’immobile con sacrificio del locatore, talché è sicuramente logico rritenere he il legislatore abbia inteso comunque far cessare in tempi ristretti la situazione di occupazione in caso di inadempimento dell’obbligato al rilascio nel pagamento della indennità; il ffatto he espressamente si sia prevista la perdita del beneficio «comunque cconcesso», conferma a correttezza di tale conclusione;

– venendo al più delicato quesito di cui sub b) deve ricordarsi che, ex art” 6 comma 6 L. 431/98, durante i periodi di sospensione «e comunque fino all’effettivo rilascio» il conduttore è tenuto al pagamento di ùuna omma corrispondente al canone aggiornato con una maggiorazione ddel 20%;

1a decadenza dal beneficio della sospensione è prevista per il caso di inadempimento rispetto a tale obbligazione e, nel momento in cui la norma veniva formulata, non poteva essere diversamente posto che, con il pagamento del canone aggiornato e maggiorato del 20%, il conduttore era espressamente esonerato dall’obbligo di risarcire il maggior danno ex art. 1591 c.c.;

– è noto che, con sentenza della Corte costituzionale del 9 novembre 2000 n. 482, l’art. 6 comma 6 della L. 431/98 è stato dichiarato incostituzionale «nella parte in cui esime il conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell’art. 1591 c.c., anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell’immobile»;

– trattasi ora, dopo tale pronunzia della Corte cost., di stabilire se l’art. 6 comma 6 debba essere riletto, considerando che per determinati periodi di occupazione il conduttore può essere chiamato a risarcire integralmente il danno causato dalla sua illegittima occupazione oltre la limitazione contenuta nel testo originario dell’art. 6 comma 6 della L. 431/98;

– la questione è rilevante nel presente giudizio in quanto dalla sentenza 298/P/2000 del Tribunale di Firenze non è dato evincere con chiarezza se il Pelanti abbia corrisposto gli aumenti Istat e la maggiorazione dei 20% (nella sentenza è dato atto del pagamento di un importo mensile di lire 127.000);

– pare preferibile ricostruire la norma nel senso della rilevanza, agli effetti della perdita del beneficio, anche dell’inadempimento del conduttore rispetto all’obbligazione di risarcire nella sua interezza il maggior danno ex art. 1591 c.c.; l’art. 6 comma 6 della L. 43l/98, per i periodi successivi alla sospensione di legge dell’esecuzione od alla data fissata per l’esecuzione stessa del giudice, non contiene più limitazioni di responsabilità a favore del conduttore, e non si vede proprio come potrebbe continuarsi ad operare distinzioni all’interno dell’obbligazione risarcitoria facente capo al conduttore, escludendo la rilevanza del mancato risarcimento del «maggior danno» ex art. 1591 c.c. per la parte non coperta dalla maggiorazione dei 20%;

– se – come afferma la Corte cost. con la citata sentenza – è contràstante con il canone della ragionevolezza la limitazione di responsabilità oltre i limiti temporali indicati e se l’esenzione concessa al conduttore sine die costituisce un «elemento gravemente perturbatore» dell’equilibrio fra i contrapposti interessi, sarebbe del tutto irragionevole interpretare la norma, nel testo attuale, nel senso della irrilevanza quanto ai tempi dell’esecuzione dell’omesso integrale risarcimento del maggior danno ex art. 1591 c.c., ove quantificato in una sentenza;

– è appena il caso di rilevare che nella fattispecie che il danno che subiscono i Sabella è destinato ad aumentare nel tempo con scarsissime possibilità di risarcimento effettivo, stante l’esito sostanzialmente negativo dell’eseguito pignoramento;

– il ricorso deve, quindi, essere accolto; le spese di questo procedimento vanno poste a carico di Pelanti Mauro nella misura che sarà liquidata, a esecuzione ultimata, unitamente alle altre spese esecutive quando ne verrà fatta richiesta. (Omissis).

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