Regolamento, forma e approvazione

“Il regolamento e le sue successive modifiche richiedono per la validità la forma scritta a pena di invalidità (…) anche con riferimento alle clausole non aventi natura contrattuale, ma regolamentare in senso stretto, non potendo valere comportamenti concludenti o la reiterata applicazione delle previsioni modificative in spregio al vincolo di forma”. Tuttavia “solo le previsioni del regolamento che incidono sui diritti esclusivi o che contemplino un’eventuale convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali, ai sensi dell’art. 1123, primo comma, cod. civ., richiedono l’approvazione unanime di tutti i condòmini, avendo natura contrattuale”. L’adozione o la modifica delle clausole che, “ancorché originariamente inserite in un regolamento contrattuale, disciplinano i servizi e l’uso dei beni comuni e che hanno natura organizzativa può, invece, essere disposta con la maggioranza prescritta dagli artt. 1138 e 1136 cod. civ.”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 29838 del 27.10.2023.

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