RESPONSABILITÀ DEL CONDOMINIO PER DANNI RECATI DA BENI COMUNI
Il condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde, in base all’art. 2051 del codice civile, dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condòmini, ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 19253 del 7.7.2021.