Revoca dell’amministratore
Nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell’amministratore, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l’amministratore (a titolo personale), non anche il condominio, che, pertanto, non può intervenire in adesione all’amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 2726 del 30.1.2023.