RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA PROROGA DEGLI SFRATTI

TRIBUNALE DI FIRENZE – Ord. di rinvio 26 aprile 2002. Est. Mascagni – Mattonai c.

 

II. Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

TRIBUNALE DI FIRENZE

Ord. di rinvio 26 aprile 2002. Est. Mascagni – Mattonai c. Massetani (avv. Scripelliti).

Esecuzione forzata -Consegna o rilascio- Provvedimento di rilascio – Sospensione- Disposta ex art. 1 D.L 27 dicembre 2001, n. 450 – Violazione degli artt: 3, 24 e 42 Cost. – Questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L. 27 dicembre 2001, n..450 (convertito con L. 27 febbraio 2002, n. 14) laddove – nel prorogare al 30 giugno 2002 la sospensione delle esecuzioni a favore dei conduttori in possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 20, della L. n. 388/2000 -finisce per: a) determinare una disparità di trattamento tra esecutanti che agiscono per il rilascio contro conduttori che versino in una delle condizioni di cui all’art. 80 cit. rispetto ad esecutanti nei cui confronti la detta sospensione non può essere invocata; b) determinare una paralisi della tutela esecutiva per un consistente lasso di tempo; c) manifestare una tendenza del legislatore ad utilizzare lo strumento della sospensione in via ordinaria, anziché come strumento eccezionale, per affrontare ilproblema degli alloggi. (D.L. 27 dicembre 2001, n. 450; art. 1) (1).

(1) A quanto consta, prima ordinanza di rinvio proposta con riferimento ai citati parametri costituzionali.

(Omissis). – Il giudice,

letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata, rileva:

– nei confronti di Mattonai Marino, relativamente all’appartamento adibito ad abitazione posto in Firenze via Mannelli n. 51, si è formato un titolo di rilascio per finita locazione, costituito da convalida di licenza pronunziata dal Pretore di Firenze in data 12 aprile 1994 per la scadenza del 31 dicembre 1995; con tale provvedimento per l’esecuzione è stata fissata la data dei 30 giugno 1996;

– con ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.p., depositato in data 12 settembre 2001 (in prossimità dell’accesso dell’ufficiale giudiziario con ausilio di forza pubblica fissato per il 17 settembre 2001), il Mattonai ha proposto opposizione all’esecuzione, invocando la sospensione delle esecuzioni per rilascio previste dall’art. 80 comma 22 della L. 23 dicembre 2000 n. 388; l’opponente ha infatti dedotto di essere ultrasessantacinquenne e di non disporre di un reddito sufficiente per prendere in locazione altra casa;

– in realtà il ricorrente è incorso in errore nell’indicare la norma che, al momento del deposito del ricorso in opposizione, prevedeva 1’invòcata sospensione, posto che la norma applicabile era l’art. 1 del D.L. 2 luglio 2001 n. 247 convertito con L. 4 agosto 2001 n. 332; con tale norma è stata «differita fino a131 dicembre 2001 » la sospensione delle esecuzioni a favore dei conduttori in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 della citata L. 388/2000;

– con ordinanza ex art. 624 c.p.c. in data 20 dicembre 2001 è stata accordata la sospensione dell’esecuzione fino al 31 dicembre 2001 in quanto il Mattonai ha documentato: a) di essere nato in data 1 luglio 1933 e, quindi, di essere ultra

sessantacinquenne; b) di usufruire di una Pensione Inps di lire 685.000 m ensili, senza che risultino altri redditi;

– successivamente (all’udienza del 25 febbraio 2002) l’opponente Mattonai ha chiesto ulteriore sospensione dell’esecuzione in relazione al sopravvenuto D.L. 27 dicembre 2001 n. 460 poi convertito con L. 27 febbraio 2002 n. 14) con il quale la sospensione delle esecuzioni a favore dei conduttori in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 20 della L. 388/2000 è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2002;

– anche l’ulteriore istanza di sospensione è stata accolta con ordinanza in data 25 febbraio 2002, risultando inalterate le condizioni economiche dell’opponente;

-1’opposta Massetani Simonetta si è costituita in giudizio eccependo che: a) in passato, con ordinanza del Pretore di Firenze in data 30 ottobre 1998, era stata accertata una situazione di inadempimento da parte del Mattonai ex art. 2, comma l, lett. c) del D.I;. 551/88 convertito con L. 61/89, per cui ex art. 6 comma 6 della L. 9 dicembre 1998 n. 431; il ricorrente non poteva comunque usufruire delfinvocato beneficio; b) le norme che prevedevano le sospensioni dell’esecuzione applicabili per ipotesi alla fattispecie erano in contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost.;

– la questione di costituzionalità appare rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata;

– la rilevanza si evince dalla considerazione che l’età e le modestissime condizioni economiche dell’esecutato sono documentate, talché non si vede proprio come il Mattonai con il reddito di cui dispone potrebbe reperire altra casa in locazione (in Firenze e zone limitrofe il mercato delle locazioni evidenzia canoni estremamente onerosi, anche per alloggi modesti ed adatti ad una persona sola quale è il ricorrente);

– la rilevanza si evince altresì dalla considerazione che l’esclusione del beneficio della sospensione, disposta dall’art. 6 comma 6 della L. 431/98 per il caso di inadempimento del conduttore nel pagamento della dovuta indennità di occupazione, non opera nella fattispecie posto che il citato art. 6 comma 6 non può che riferirsi alle varie ipotesi di sospensione previste dallo stesso art. 6 della L. 431/98 e non anche a quelle previste da successivi provvedimenti di legge; del resto la dizione estremamente ampia utilizzata dal legislatore nel disporre la sospensione della quale si discute («sospensione delle procedure di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo»), ed il fatto che il beneficio sia limitato a categorie di conduttori particolarmente disagiate inducono a ritenere che il beneficio si applichi anche alle ipotesi in cui il titolo esecutivo di rilascio si sia formato per morosità del conduttore e comunque sia sopravvenuto un inadempimento del conduttore stesso;

– se, quindi, la norma che dispone la sospensione dell’esecuzione dovesse risultare conforme alla Costituzione l’opposizione del Mattonai non potrebbe che trovare accoglimento mentre, in caso contrario, non potrebbe che essere rigettato essendo sfato dedotto il detto unico motivo di opposizione all’esecuzione;

– la norma pare porsi in contrasto con l’art. 3 della Costituzione posto che si determina una disparità di trattamento fra esecutanti, in quanto coloro che agiscono esecutivamente per rilascio contro conduttori che versino in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 20 della L.

540

GIURISPRUDENZA

388/2000 vengono a trovarsi in una situazione del tutto svantaggiata rispetto ad altri esecutanti nei cui confronti la sospensione non possa essere invocata: la disparità di trattamento non può considerarsi giustificata in relazione alle diverse esigenze degli esecutati, posto che le esigenze abitative dei soggetti più deboli devono far carico ai comuni (come del resto evidenziato anche dall’art. 80 comma 20 della L. 388/2000) e non ai locatori;

– la circostanza che la sospensione di cui al D.L. 450/2001 convertito con L. 14/2002 sia il terzo provvedimento di sospensione (in precedenza vi è stata quella dell’art. 80 comma 22 della L. 388/2000 e poi quella del D.L. 247/2001 convertito con L. 332/2001), che ha portato il periodo di sospensione complessivamente a 18 mesi (senza considerare le sospensioni in precedenza previste dall’art. 6 della L. 431/98) se da un lato aggrava il sospetto di illegittimità costituzionale sotto il detto profilo dell’art. 6 Cost., dall’altro contribuisce ad evidenziare il contrasto della normativa in esame con gli arU. 24 e 42 Cosl.;

– in vero la tutela esecutiva è garantita dall’art. 245 comma l Cost. (cfr. al riguardo Corte cost. sent. 321/98 e sent. 333/2001) al pari della tutela che si realizza nel giudizio di cognizione, e la pardlisi della tutela esecutiva per un consistente periodo di tempo pare scarsamente conciliabile con la detta norma costituzionale, anche in considerazione del fatto che benefici per il conduttore attinenti all’esecuzione sono previsti anche da altre norme (art. 56 L. 392/78 e 6 L. 431/98)-,

— la Corte costituzionale, infine, ha più volte affermato che «i limiti legali al diritto di proprietà, previsti dall’art. 42 della Costituzione al fine di assicurarne la funzione sociale, consentono di ritenere legittima la disciplina vincolistica a condizione che essa abbia un carattere straordinario e temporaneo» (da ultimo Corte cost. sent. 482/2000): la lunghezza dei periodi di sospensione ed il reiterarsi nel tempo dei provvedimenti di sospensione rende manifesta una tendenza del legislatore ad utilizzare lo strumento della sospensione in via ordinaria per affrontare il problema degli alloggi, anziché come strumento eccezionale;

-infine, pur nella consapevolezza che ogni questione attinente alla opportunità o meno del provvedimento di legge, in relazione ai fini perseguiti, esula dalle motivazioni in relazione alle quali una determinata questione deve essere rimessa alla Corte cost., non può non osservarsi che ove la tendenza a rendere difficoltosa se non addirittura impossibile l’esecuzione per rilascio _contro, conduttori anziani o handicappati gravi (o che hanno nel nucleo familiare persone in tali condizioni) si consolidasse ulteriormente (cfr. anche quanto disposto dall’art. 6 comma 5 della L. 43l/98), i soggetti di età avanzata o portatori di handicap grave verrebbero di fatto danneggiati nella ricerca di una casa da prendere in locazione, in quanto i locatori tendenzialmente preferirerebbero soggetti che, una volta cessato il rapporto locatizio, non potrebbero far valere una condizione disagiata per ottenere dilazioni nell’esecuzione per rilascio’ . (Omissis).

Esecuzione forzata -Consegna o rilascio- Provvedimento di rilascio – Sospensione- Disposta ex art. 1 D.L 27 dicembre 2001, n. 450 – Violazione degli artt: 3, 24 e 42 Cost. – Questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L. 27 dicembre 2001, n..450 (convertito con L. 27 febbraio 2002, n. 14) laddove – nel prorogare al 30 giugno 2002 la sospensione delle esecuzioni a favore dei conduttori in possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 20, della L. n. 388/2000 -finisce per: a) determinare una disparità di trattamento tra esecutanti che agiscono per il rilascio contro conduttori che versino in una delle condizioni di cui all’art. 80 cit. rispetto ad esecutanti nei cui confronti la detta sospensione non può essere invocata; b) determinare una paralisi della tutela esecutiva per un consistente lasso di tempo; c) manifestare una tendenza del legislatore ad utilizzare lo strumento della sospensione in via ordinaria, anziché come strumento eccezionale, per affrontare ilproblema degli alloggi. (D.L. 27 dicembre 2001, n. 450; art. 1) (1).

(1) A quanto consta, prima ordinanza di rinvio proposta con riferimento ai citati parametri costituzionali.

(Omissis). – Il giudice,

letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata, rileva:

– nei confronti di Mattonai Marino, relativamente all’appartamento adibito ad abitazione posto in Firenze via Mannelli n. 51, si è formato un titolo di rilascio per finita locazione, costituito da convalida di licenza pronunziata dal Pretore di Firenze in data 12 aprile 1994 per la scadenza del 31 dicembre 1995; con tale provvedimento per l’esecuzione è stata fissata la data dei 30 giugno 1996;

– con ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.p., depositato in data 12 settembre 2001 (in prossimità dell’accesso dell’ufficiale giudiziario con ausilio di forza pubblica fissato per il 17 settembre 2001), il Mattonai ha proposto opposizione all’esecuzione, invocando la sospensione delle esecuzioni per rilascio previste dall’art. 80 comma 22 della L. 23 dicembre 2000 n. 388; l’opponente ha infatti dedotto di essere ultrasessantacinquenne e di non disporre di un reddito sufficiente per prendere in locazione altra casa;

– in realtà il ricorrente è incorso in errore nell’indicare la norma che, al momento del deposito del ricorso in opposizione, prevedeva 1’invòcata sospensione, posto che la norma applicabile era l’art. 1 del D.L. 2 luglio 2001 n. 247 convertito con L. 4 agosto 2001 n. 332; con tale norma è stata «differita fino a131 dicembre 2001 » la sospensione delle esecuzioni a favore dei conduttori in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 della citata L. 388/2000;

– con ordinanza ex art. 624 c.p.c. in data 20 dicembre 2001 è stata accordata la sospensione dell’esecuzione fino al 31 dicembre 2001 in quanto il Mattonai ha documentato: a) di essere nato in data 1 luglio 1933 e, quindi, di essere ultra

sessantacinquenne; b) di usufruire di una Pensione Inps di lire 685.000 m ensili, senza che risultino altri redditi;

– successivamente (all’udienza del 25 febbraio 2002) l’opponente Mattonai ha chiesto ulteriore sospensione dell’esecuzione in relazione al sopravvenuto D.L. 27 dicembre 2001 n. 460 poi convertito con L. 27 febbraio 2002 n. 14) con il quale la sospensione delle esecuzioni a favore dei conduttori in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 20 della L. 388/2000 è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2002;

– anche l’ulteriore istanza di sospensione è stata accolta con ordinanza in data 25 febbraio 2002, risultando inalterate le condizioni economiche dell’opponente;

-1’opposta Massetani Simonetta si è costituita in giudizio eccependo che: a) in passato, con ordinanza del Pretore di Firenze in data 30 ottobre 1998, era stata accertata una situazione di inadempimento da parte del Mattonai ex art. 2, comma l, lett. c) del D.I;. 551/88 convertito con L. 61/89, per cui ex art. 6 comma 6 della L. 9 dicembre 1998 n. 431; il ricorrente non poteva comunque usufruire delfinvocato beneficio; b) le norme che prevedevano le sospensioni dell’esecuzione applicabili per ipotesi alla fattispecie erano in contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost.;

– la questione di costituzionalità appare rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata;

– la rilevanza si evince dalla considerazione che l’età e le modestissime condizioni economiche dell’esecutato sono documentate, talché non si vede proprio come il Mattonai con il reddito di cui dispone potrebbe reperire altra casa in locazione (in Firenze e zone limitrofe il mercato delle locazioni evidenzia canoni estremamente onerosi, anche per alloggi modesti ed adatti ad una persona sola quale è il ricorrente);

– la rilevanza si evince altresì dalla considerazione che l’esclusione del beneficio della sospensione, disposta dall’art. 6 comma 6 della L. 431/98 per il caso di inadempimento del conduttore nel pagamento della dovuta indennità di occupazione, non opera nella fattispecie posto che il citato art. 6 comma 6 non può che riferirsi alle varie ipotesi di sospensione previste dallo stesso art. 6 della L. 431/98 e non anche a quelle previste da successivi provvedimenti di legge; del resto la dizione estremamente ampia utilizzata dal legislatore nel disporre la sospensione della quale si discute («sospensione delle procedure di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo»), ed il fatto che il beneficio sia limitato a categorie di conduttori particolarmente disagiate inducono a ritenere che il beneficio si applichi anche alle ipotesi in cui il titolo esecutivo di rilascio si sia formato per morosità del conduttore e comunque sia sopravvenuto un inadempimento del conduttore stesso;

– se, quindi, la norma che dispone la sospensione dell’esecuzione dovesse risultare conforme alla Costituzione l’opposizione del Mattonai non potrebbe che trovare accoglimento mentre, in caso contrario, non potrebbe che essere rigettato essendo sfato dedotto il detto unico motivo di opposizione all’esecuzione;

– la norma pare porsi in contrasto con l’art. 3 della Costituzione posto che si determina una disparità di trattamento fra esecutanti, in quanto coloro che agiscono esecutivamente per rilascio contro conduttori che versino in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 20 della L.

540

GIURISPRUDENZA

388/2000 vengono a trovarsi in una situazione del tutto svantaggiata rispetto ad altri esecutanti nei cui confronti la sospensione non possa essere invocata: la disparità di trattamento non può considerarsi giustificata in relazione alle diverse esigenze degli esecutati, posto che le esigenze abitative dei soggetti più deboli devono far carico ai comuni (come del resto evidenziato anche dall’art. 80 comma 20 della L. 388/2000) e non ai locatori;

– la circostanza che la sospensione di cui al D.L. 450/2001 convertito con L. 14/2002 sia il terzo provvedimento di sospensione (in precedenza vi è stata quella dell’art. 80 comma 22 della L. 388/2000 e poi quella del D.L. 247/2001 convertito con L. 332/2001), che ha portato il periodo di sospensione complessivamente a 18 mesi (senza considerare le sospensioni in precedenza previste dall’art. 6 della L. 431/98) se da un lato aggrava il sospetto di illegittimità costituzionale sotto il detto profilo dell’art. 6 Cost., dall’altro contribuisce ad evidenziare il contrasto della normativa in esame con gli arU. 24 e 42 Cosl.;

– in vero la tutela esecutiva è garantita dall’art. 245 comma l Cost. (cfr. al riguardo Corte cost. sent. 321/98 e sent. 333/2001) al pari della tutela che si realizza nel giudizio di cognizione, e la pardlisi della tutela esecutiva per un consistente periodo di tempo pare scarsamente conciliabile con la detta norma costituzionale, anche in considerazione del fatto che benefici per il conduttore attinenti all’esecuzione sono previsti anche da altre norme (art. 56 L. 392/78 e 6 L. 431/98)-,

— la Corte costituzionale, infine, ha più volte affermato che «i limiti legali al diritto di proprietà, previsti dall’art. 42 della Costituzione al fine di assicurarne la funzione sociale, consentono di ritenere legittima la disciplina vincolistica a condizione che essa abbia un carattere straordinario e temporaneo» (da ultimo Corte cost. sent. 482/2000): la lunghezza dei periodi di sospensione ed il reiterarsi nel tempo dei provvedimenti di sospensione rende manifesta una tendenza del legislatore ad utilizzare lo strumento della sospensione in via ordinaria per affrontare il problema degli alloggi, anziché come strumento eccezionale;

-infine, pur nella consapevolezza che ogni questione attinente alla opportunità o meno del provvedimento di legge, in relazione ai fini perseguiti, esula dalle motivazioni in relazione alle quali una determinata questione deve essere rimessa alla Corte cost., non può non osservarsi che ove la tendenza a rendere difficoltosa se non addirittura impossibile l’esecuzione per rilascio _contro, conduttori anziani o handicappati gravi (o che hanno nel nucleo familiare persone in tali condizioni) si consolidasse ulteriormente (cfr. anche quanto disposto dall’art. 6 comma 5 della L. 43l/98), i soggetti di età avanzata o portatori di handicap grave verrebbero di fatto danneggiati nella ricerca di una casa da prendere in locazione, in quanto i locatori tendenzialmente preferirerebbero soggetti che, una volta cessato il rapporto locatizio, non potrebbero far valere una condizione disagiata per ottenere dilazioni nell’esecuzione per rilascio’ . (Omissis).

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