Risanamento di un pilastro
Ai fini della corretta ripartizione delle spese tra i condòmini di un edificio condominiale riguardanti il risanamento di un pilastro quale elemento strutturale portante l’intero complesso, trova “applicazione il criterio generale stabilito all’art. 1123, primo comma, c.c. secondo il quale tutti i condòmini sono tenuti al pagamento pro quota”.
Così la Cassazione, con sentenza n. 32475 del 22.11.2023.