Servitù di veduta

“L’esistenza di un’opera muraria munita di parapetti e di muretti, dai quali sia obiettivamente possibile guardare e affacciarsi comodamente verso il fondo del vicino, è sufficiente a integrare una veduta e il possesso della relativa servitù, senza che occorra anche l’esercizio effettivo dell’affaccio (essendo la continuità dell’esercizio della veduta normalmente assorbito nella situazione oggettiva dei luoghi), né che tali opere siano sorte per l’esercizio esclusivo della veduta, essendo sufficiente che le stesse tale esercizio rendano possibile”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 32816 del 27.11.2023.

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