SERVITU’: ELETTRODOTTO E INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO

“In tema di servitù di elettrodotto, l’indennità di asservimento, commisurata a quella di esproprio, va determinata in base al valore venale del bene per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del criterio dei valori agricoli medi”. Inoltre, ai fini della determinazione dell’indennità di asservimento per una servitù siffatta, “la componente dell’indennizzo costituita dalla diminuzione di valore del fondo, inteso come complessiva entità economica, va attribuita soltanto quando sia dimostrata l’attualità del deprezzamento e l’oggettiva incidenza causale della servitù”. L’indennizzabilità della diminuzione di valore subita dal fondo va esclusa, invece, “quando il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, trattandosi di obblighi di carattere generale che gravano indifferentemente su tutti i beni che vengono a trovarsi in una posizione di vicinanza con l’opera pubblica”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 31495 del 3.11.2021.

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