SFRATTO E PASSAGGIO DI PROPRIETA'

TRIBUNALE DI FIRENZE Ord. 23 novembre 2000. – TRIBUNALE DI FIRENZE Ord. 23 novembre 2000. Est. Mascagni – Esecuzione forzata- Consegna o rilascio- Provvedimento di rilascio – Esecuzione – Nuovo proprietario dell’immobile -lndicazioni ex art. 7 L. n.431/98 di competenza del precedente proprietario – Mancanza – Ineseguibilità del titolo esecutivo – Esclusione.

 

TRIBUNALE DI FIRENZE Ord. 23 novembre 2000.

Est. Mascagni –

Esecuzione forzata- Consegna o rilascio- Provvedimento di rilascio – Esecuzione – Nuovo proprietario dell’immobile -lndicazioni ex art. 7 L. n.431/98 di competenza del precedente proprietario – Mancanza – Ineseguibilità del titolo esecutivo – Esclusione.

Da parte del nuovo proprietario di immobile ad uso abitativo che metta in esecuzione il provvedimento di rilascio non sono esigibili le indicazioni richieste dall’art. 7 L. n. 431/98 (relativamente agli adempimenti fiscali) di competenza del precedente proprietario-locatore, stante la ragionevole impossibilità di sanzionare il nuovo proprietario con 1’ineseguibilità del titolo esecutivo a fronte di omissioni fiscali addebitabili ad altro soggetto. (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 7)

(1) Nulla negli stretti termini. Da ultimo nel senso che ai fini della messa in esecuzione del provvedimento di, rilascio dell’immobile locato è sufficiente che nell’atto di precetto vengano indicati gli estremi della prima registrazione del contratto, non potendosi imporne al locatore l’obbligo di indicare tutti gli estremi delle registrazioni successive, v. Trib. Reggio Calabria 6 luglio 2000, in questa Rivista 2000, 930.

(omissis). – Il giudice dell’esecuzione,

letti gli atti del procedimento, sciogliendo la riserva formulata, rileva:

– a seguito dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta da La Chimia Renato nei confronti di Migliorini Aldo, con decreto in data 29 giugno 2000, in via d’urgenza, è stata disposta la sospensione dell’esecuzione; trattasi ora, dopo che si è costituito il contraddittorio, di stabilire se tale provvedimento di sospensione debba o meno essere confermato;

– il La Chimia ha motivato l’opposizione all’esecuzione sostenendo che 1’esecutante Migliorini nel redigere l’intimato precetto per rilascio non ha fornito in maniera esauriente le indicazioni prescritte dall’art. 7 della L. 431/98;

– al riguardo occorre ricordare che la citata norma préscrive di indicare: a) gli estremi della registrazione del contratto di locazione; b) gli estremi dell’ultima denuncia dell’unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell’applicazione dell’Ici; c) gli estremi dell’ultima dichiarazione dei redditi nella quale è stato dichiarato il reddito derivante dal contratto; d) gli estremi delle ricevute di versamento dell’Ici relative all’anno precedente a quello di competenza;

-1a particolarità della fattispecie caratterizzata dall’acquisto dell’immobile da parte del Migliorini in data 15 settembre 1999 dopo la cessazione del contratto di locazione avvenuta in data 31 dicembre 1998, giusta ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione pronunziata in data 11 gennaio 2000 (vero è che il La Chimia ha proposto opposizione dopo la convalida ex art. 668 c.p.c., ma questo giudice dell’esecuzione non può che attenersi alle statuizioni di cui al titolo esecutivo di rilascio formatosi, appunto, sul presupposto della scadenza del contratto al 31 dicembre 1998), impone di considerare che da parte del nuovo proprietario non sono esigibili indicazioni relative ad adempimenti fiscali che erano di competenza del precedente proprietario; non si vede proprio come potrebbero ritenersi esigibili da parte del Migliorini indicazioni di dati non in suo possesso e che il precedente proprietario potrebbe anche non voler fornire, o come ragionevolmente si potrebbe san- , zionare il Migliorini stesso cori fineseguibilità del titolo a fronte di omissioni fiscali addebitabili ad altro soggetto;

– per altro 1’esecutante Migliorini, dopo aver indicato nel precetto che «in data 30 settembre 1999 è stato provveduto al saldo dell’Ici», ha prodotto in causa copie delle due ricevute dei versamenti dell’Ici per l’anno 1999 (copie evidentemente fornitegli dalla precedente proprietaria che ha effettuato i. versamenti), integrando in tal modo la precedente indicazione che sul punto era effettivamente carente; la giurisprudenza formatasi in sede di prima applicazione dell’art. 7 della L. 431/98 è nel senso che la dimostrazione degli adempimenti fiscali, quale condizione di procedibilità dell’esecuzione, può utilmente sopravvenire dopo la notificazione del precetto ed essere fornita anche nel corso della causa di opposizione all’esecuzione (vedasi Trib. Monza, ord. 22 settembre 1999, in Foro it. 2000, p. I, 290 e Trib. Alessandria, ord. 11 marzo 2000, in Arch. loc. 2000, p. 276);

– nessun problema, pertanto, sussiste quanto agli estremi delle ricevute dei versamenti lei, in quanto quando il Migliorini ha fatto notificare il precetto (12 maggio 2000) non era ancora scaduta la prima rata lei a lui facente carico (la scadenza era al 30 giugno 2000)per cui nessuna indicazione doveva fornire al riguardo, ed in quanto – ancorché non fosse tenuto al riguardo – ha compiutamente fornito gli estremi dei versamenti compiuti all’anno 1999 eseguiti dalla precedente proprietaria;

– sempre in tema di lei deve rilevarsi che 1’esecutante non era tenuto ad indicare nel precetto gli estremi dell’ultima denuncia dell’unità immobiliare agli effetti di tale imposta, per il semplice motivo che ha acquistato l’immobile il 15 settembre 1999 per cui; ex art. 10 comma 4 D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, era tenuto a fare tale denuncia«entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno in cui il possesso ha avuto inizio»; conseguentemente il Migliorini doveva fare la denuncia agli effetti dell’Ici entrò il 31 luglio 2000 (termine per la presentazione del mod. Unico relativo ai redditi del 1999) ed alla data di notifica del precetto in contestazione tale termine non era ancora scaduto, per cui nessuna indicazione doveva essere data nell’atto circa lo specifico adempimento fiscale;

– la considerazione che immediatamente precede consente altresì di affermare che nessuna indicazione doveva essere data nel precetto de quo circa gli estremi dell’ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto» doveva essere dichiarato: il termine per la presentazione del mod. Unico era al 31 luglio 2000 e per la prima volta in tale dichiarazione dei redditi il Migliorini doveva indicare il reddito ritratto (per parte del 1999) dal fabbricato in oggetto;

– quanto alla registrazione del contratto, deve dirsi che la scadenza al 31 dicembre 1998 esclude che il Migliorini, acquirente in epoca successiva, fosse tenuto all’adempimento;

– per altro essendo il canone inferiore a lire 2.500.000 annue (l’esecuzione di lavori di restauro dell’immobile da parte del conduttore non può essere considerata per una diversa quantificazione sostanziale del canone, in quanto dai contratti di locazione in atti non risulta che il La Chimia abbia assunto verso il locatore l’obbligo di eseguire a proprie spese determinati lavori), e dovendo i contratti non registrati con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000 essere registrati entro 20 giorni dall’inizio dell’annualità successiva a quella in corso al 1 ° gennaio 1998 (art. 21 comma 18 L. 27 dicembre 1997 n. 449), deve escludersi che vi sia stato obbligo di registrazione in quanto, attesa detta scadenza del contratto, non vi è stata una annualità di locazione successiva a quella in corso al 1 ° gennaio 1998;

– per quanto sopra, deve essere revocata 1a sospensione dell’esecuzione;

– trattandosi di controversia in materia di locazione deve disporsi il passaggio dal rito ordinario a quello speciale (artt. 447 bis e 426 c.p.c.) (Orriis.sis).

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