TARSU: CHI RISIEDE IN ZONA PRIVA DEL SERVIZIO LO DEVE DIMOSTRARE

Sent. N. 15083 del 5 agosto 2004 emessa il 20 gennaio 2004 dalla Corte Cass., Sez. Trib. Pres. Papa, Rel. Oddo – Sent. N. 15083 del 5 agosto 2004 emessa il 20 gennaio 2004 dalla Corte Cass., Sez. Trib. Pres. Papa, Rel. Oddo

 

Sent. N. 15083 del 5 agosto 2004 emessa il 20 gennaio 2004 dalla Corte Cass., Sez. Trib. Pres. Papa, Rel. Oddo

 

Massima:

 

 

RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – Presupposto individuato dall’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 – Presunzione relativa di tassabilita’ – Esenzioni contemplate – Natura – Eccezioni alla regola generale della soggezione – Zone del territorio comunale ove il servizio e’ istituito – Esistenza di superfici escluse dal tributo – Prova – Onere – Aspirante

 

Spetta al contribuente fornire la prova che determinate aree non sono soggette alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in forza dell’art. 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in quanto destinate stabilmente ad un determinato uso, ed in quanto tale uso non comporta produzione di rifiuti, o comporta produzione di rifiuti speciali. Ciò in quanto l’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel disporre che la tassa “e’ dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a

verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e’ istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59”, pone una regola generale che determina una

presunzione ancorché soltanto relativa di tassabilita’, giacche’ nel medesimo comma ed in quelli successivi elenca numerose ipotesi di edifici o aree esentate, totalmente o parzialmente, dal tributo.

 

NOTA:

 

Cfr. la sentenza n. 12084 del 1° luglio 2004 (r.)

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