USUCAPIONE: tutela del possesso

“In tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l’onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall’altrui comportamento violento od occulto”. Ciò, tuttavia, “non si estende all’ipotesi in cui il titolo prodotto sia rappresentato da una pronuncia dichiarativa dell’acquisto (a titolo originario) della proprietà per usucapione ordinaria ventennale ex art. 1158 cod. civ., che attesti la persistenza del potere di fatto al momento in cui è avvenuto il contestato spoglio. Tale titolo, infatti, è dimostrativo dell’attualità del possesso, nel momento in cui è stata consumata la condotta di spoglio, appunto perché l’acquisto per usucapione postula l’esercizio pacifico, continuato e ininterrotto della signoria di fatto sulla res in tale frangente storico”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 7374 del 14.3.2023.

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