Contratto di assicurazione e legittimazione dell’amministratore
“In relazione alla domanda rivolta al conseguimento dell’indennizzo derivante da contratto di assicurazione stipulato dal condominio, sussiste la legittimazione dell’amministratore di condominio ad agire giudizialmente, ai sensi dell’art. 1130, primo comma, n. 4) e dell’art. 1131 c.c., senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea dei condòmini”. Difetta, invece, “la legittimazione dell’amministratore condominiale alla chiamata in garanzia di un terzo, ove tale chiamata trovi fondamento in rapporti contrattuali intervenuti tra il terzo medesimo ed i singoli condòmini e, quindi, esorbitanti i limiti della sua rappresentanza processuale secondo i criteri fissati dall’art. 1131, primo comma, c.c.”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 4818 del 23.2.2024.