Esperimento di azioni reali da parte dell’amministratore
“In tema di condominio di edifici, le azioni reali, come l’actio negatoria servitutis, siano esse indirizzate contro i condòmini, o contro i terzi, essendo dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto, o alla tutela dei diritti reali dei condòmini su cose o parti dell’edificio, possono essere esperite dall’amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea, esulando dalle normali attribuzioni dell’amministratore ex art. 1130, primo comma, n. 4), c.c.”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 4818 del 23.2.2024.