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SENTENZE CONDOMINIO

Pagamento del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche

“È obbligato al pagamento del cosap il condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un’area già gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un’utilizzazione particolare dell’area medesima”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 13967 del 20.5.2024.

 

Decorrenza dell’obbligo di pagamento delle spese condominiali

“L’obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, nonché per la prestazione dei servizi nell’interesse comune, sorge già nel momento del compimento dell’attività di gestione (e dunque nei confronti di chi sia condomino in tale epoca), e non invece nel momento successivo in cui le stesse spese siano poi approvate e ripartite in sede di consuntivo. Quanto, invece, alle spese per l’esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni, esse gravano su chi sia condomino al momento dell’approvazione delle delibere che abbiano approvato l’intervento”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 13781 del 17.5.2024.

 

Regolamento contrattuale e limiti alle facoltà di godimento dei condòmini

“Il regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condòmini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare (…). In quest’ultimo caso, peraltro, per evitare ogni equivoco in una materia atta a incidere sulla proprietà dei singoli condòmini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni chiare, avuto riguardo, più che alla clausola in sé, alle attività e ai correlati pregiudizi che la previsioneregolamentare intende impedire, così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse meritevole di tutela”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 13396 del 15.5.2024.

 

Impugnazione di delibera annullabile e legittimazione ad agire

In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, “la legittimazione ad agire spetta soltanto ai condòmini, e cioè a coloro che al momento della celebrazione dell’assemblea condominiale che abbia adottato la delibera oggetto di impugnazione risultino titolari dei diritti reali sulle singole unità immobiliari”. E la mancanza di detta legittimazione può costituire oggetto di rilievo d’ufficio da parte del giudice o essere eccepita dal condominio convenuto, “con la puntualizzazione che il relativo accertamento non è soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo”. Così la Cassazione, con ordinanza n. 13233 del 14.5.2024.

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