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SENTENZE CONDOMINIO

Lesione del decoro architettonico:

In tema di condominio, “nel valutare l’impatto di un’opera modificativa sul decoro architettonico bisogna adottare un criterio di reciproco temperamento tra l’unitarietà originaria di linee e di stile, le menomazioni intervenute successivamente e l’alterazione prodotta dall’opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un’attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni ovvero alla visibilità delle alterazioni”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 5722 del 4.3.2024.

 

Soggetto obbligato al pagamento delle quote condominiali e onere della prova:

“L’onere della prova relativo al fatto costitutivo della pretesa del condominio implicante l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento delle quote condominiali in caso di vicende traslative o di cessione o di locazione di immobile facente parte del condominio stesso nel periodo di maturazione della morosità spetta a quest’ultimo, incombendo, invece, a colui che nega tale qualità, in caso di esercizio di siffatta pretesa nei suoi confronti, la prova su eventuali fatti modificativi od estintivi escludenti la sua responsabilità”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 5704 del 4.3.2024.

 

Subentro nei diritti di un condomino e spese condominiali

“Il nuovo art. 63 disp. att. c.c. (…) sancisce, al quarto comma, che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei soli contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente (e non quindi anche con rispetto a quelli ulteriormente precedenti), precisandosi che detta norma non si applica retroattivamente”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 5704 del 4.3.2024.

 

Rifacimento della centrale termica

“Il completo rifacimento della centrale termica è un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi di sostituire un impianto comune, usurato e mal funzionante, con un altro sempre comune ed avente le stesse finalità di servizio a tutti i condòmini (…) e non comportante, quindi, la realizzazione di un’opera nuova con l’inserimento nell’edificio condominiale di un impianto e di un correlativo servizio comune prima inesistenti”. Per l’approvazione della relativa delibera “è, quindi, sufficiente la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c.”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 5663 del 4.3.2024.

 

Apertura di un varco nel muro perimetrale dell’edificio condominiale

“In tema di uso della cosa comune, è illegittima l’apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell’edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile, pure di sua proprietà, ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condòmini. Né è possibile ipotizzare la costituzione di un vincolo pertinenziale tra il muro perimetrale e l’unità immobiliare di proprietà esclusiva esterna al condominio, per atto proveniente dal solo titolare di quest’ultima, giacché detto vincolo postula che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità della cosa accessoria – sì da poterla validamente destinare, in modo durevole, al servizio o all’ornamento dell’altra – mentre il muro perimetrale è oggetto di proprietà comune”.

Così la Cassazione, con sentenza n. 5410 del 29.2.2024.

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