Aumento di residenti nell’appartamento locato

Ho venduto la nuda proprietà del mio appartamento e continuo ad averne l’usufrutto a vita. Posso far prendere al mio compagno la residenza in tale appartamento, oppure ho necessità del consenso del nudo proprietario? Oppure, posso dare in locazione l’appartamento?

 

 

Non vi sono limitazioni in proposito. Il presupposto della resi-denza e più esattamente della iscrizione di una persona nella anagrafe comunale, è una situazione di fatto corrispondente al luogo di dimora abituale e stabile, che chiunque è libero di scegliere, comunicando que-sta situazione all’ufficio dell’anagrafe del Comune. In proposito è da sot-tolineare che la residenza rappresenta una scelta ed una decisione della persona, che il Comune ha facoltà di verificare e controllare, e che può dipendere sia dalla proprietà dell’immobile dove si intende richiedere, sia dalla condizione di conduttore o di comodatario. In ogni caso la residenza è una condizione di fatto che dipende esclusivamente dalla volontà del residente, e ciò indipendentemente dal consenso o dal divieto del pro-prietario dell’immobile. Quindi, se il contratto di locazione vieta la destina-zione dell’immobile a dimora stabile ed a residenza, ciò non vuol dire che il Comune debba subordinare la registrazione anagrafica del residente al consenso di chi può disporre dell’appartamento in quanto proprietario o usufruttuario; e salvo ovviamente il diritto di questi di contestare al con-duttore la violazione del contratto di locazione o di comodato, qualora le parti abbiano concordemente escluso dagli usi possibili, la dimora fissa ed abituale del conduttore o del comodatario. Va anche tenuto conto che, in caso di morte dell’usufruttuario, il diritto di usufrutto non si trasferi-sce né al coniuge superstite né al convivente né agli eredi, perché tale di-ritto si estingue con la morte dell’usufruttuario. Nel caso in cui l’immobile sia condotto in locazione, il comma 44 dell’articolo unico della legge n. 76/2016 meglio nota come legge Cirinnà, stabilisce che in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione, il convivente ha la facoltà di comunicare al locatore che intende succedergli nel contratto. Quanto alla locazione, se l’usufruttuario, come il lettore, non ha accettato particolari limitazioni in tal senso nel contratto di vendita della nuda pro-prietà, deve essere considerata assolutamente libera.

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